In caso di moroso in condominio, chi paga?

In caso di moroso in condominio, chi paga?

I “morosi” (e non stiamo parlando dei fidanzati) sono forse la categoria di condòmini più detestata dai vicini. «Tizio non paga le spese da anni e ha tutti i servizi, non è giusto che paghiamo noi per lui», oppure «Allora adesso anche io non verso la mia quota, tanto ci sono gli altri che compensano», e ancora «non è giusto che caio non tira fuori un euro e noi altri ci ammazziamo per arrivare a fine mese e saldare tutto».

Ecco, queste sono solo alcune delle frasi che spesso l’amministratore si sente ripetere. In assemblea, per telefono, al bar, al supermercato.

In caso di mancato pagamento delle spese a risentirne è il condominio e, proprio per questo, l’amministratore è tenuto per legge a mettere in atto tutte le iniziative necessarie al recupero del credito: solleciti, raccomandate, fino ad arrivare all’ingiunzione di pagamento.

Al di là delle azioni da mettere in campo, però, è interessante analizzare e capire: in caso di condòmino moroso, chi paga?

Partiamo con una premessa molto importante. Il condominio è composto da più persone, ma agli occhi dei creditori risulta come un unico soggetto. Questo termine, dunque, grammaticalmente è annoverabile tra i nomi collettivi: indica, infatti, un insieme di un qualcosa. In questo caso indica l’insieme dei proprietari degli appartamenti presenti in uno stabile.

Fatta questa precisazione, la risposta alla domanda di poche righe fa, è semplice. Paga il condominio. Cosa significa?

Be’, il condominio, in quanto soggetto, è intestatario di un conto corrente sul quale, i condomìni, versano – o per lo meno, dovrebbero versare – ognuno la propria parte di spese, generalmente calcolate in base ai millesimi posseduti. Ora, se sul conto c’è abbastanza liquidità l’amministratore potrà pagare i fornitori e le bollette, in caso contrario potrà chiedere una rateizzazione del pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, aspettare che il dovuto venga versato dai proprietari.

È chiaro, dunque, che se il Signor Tizio non paga la propria parte, a risentirne sarà tutto il condominio. Non solo. Un fornitore, in caso di mancato pagamento, può far predisporre un decreto ingiuntivo arrivando persino a pignorare il conto corrente dello stabile. Cosa che può essere evitata grazie all’art. 63 disp. att. Cod. Civ., secondo il quale l’amministratore può chiedere al creditore di rivalersi direttamente sui condomìni morosi, anche perché «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti».

In conclusione, quindi, è importante sottolineare che un condòmino moroso non può farla franca a spese dei suoi vicini di casa. Certo, l’iter per il recupero del credito è lungo, ma la tutela dei buoni pagatori, è sancita dalla Legge.

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